TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 ELABORATI DI PIANO

Il P.R.G.C. si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI A CARATTERE PRESCRITTIVO E NORMATIVO

A - Tavole grafiche di Piano:

P0 LEGENDA

P1 VIABILITA'-AZZONAMENTO-SERVIZI scala 1:2.000
tavole dalla 1 alla 26

P2 PRESCRIZIONI PER L'ATTUAZIONE scala 1:2.000
tavole dalla 1 alla 26

12 PROGRAMMA PER LE ATTREZZATURE PER LA VIABILITA’ E I TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA'
(variante n° 38 al P.R.G.C.)

22 CONTROLLO DELLE DESTINAZIONI D’USO
(variante n° 38 al P.R.G.C.)

B - Elaborati scritti:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
allegati alle Norme Tecniche di Attuazione:

ELABORATI A CARATTERE DESCRITTIVO E DI INDAGINE

A - Tavole grafiche

D1 QUADRO DI UNIONE scala 1: 5.000

D2 SEZIONI CENSUARIE ISTAT 1981 scala 1:10.000

D3 AMBITI TERRITORIALI DI VERIFICA
SCUOLE MATERNE - ASILI NIDO scala 1:10.000

D4 AMBITI TERRITORIALI DI VERIFICA
SCUOLE ELEMENTARI scala 1:10.000

D5 AMBITI TERRITORIALI DI VERIFICA
SCUOLE MEDIE INFERIORI scala 1:10.000

D6 AMBITI TERRITORIALI DI VERIFICA
VERDE DI QUARTIERE - SPORT scala 1:10.000

D7 ZONE AD ATTUAZIONE INDIRETTA scala 1: 5.000

T1 USI DEL SUOLO scala 1: 5.000

T2 ATTREZZATURE PUNTUALI scala 1: 5.000

T3 RETE VIARIA scala 1: 5.000

T4 RETE FOGNANTE scala 1: 5.000

T5 RETE IDRICA scala 1: 5.000

T6 RETE ELETTRICA - GAS scala 1: 5.000

T7 PERIMETRAZIONE CENTRI
EDIFICATI scala 1: 5.000

T8 AREE E DEMANI PUBBLICI scala 1: 5.000

T9 INTERVENTI EDILIZI DAL 1971 AL 1980 scala 1: 5.000

B - Elaborati scritti:

- RELAZIONE TECNICA GENERALE

- allegati alla Relazione Tecnica Generale:

ARTICOLO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL P.R.G.C.

Tutto il territorio comunale è disciplinato dai combinati disposti degli elaborati a carattere prescrittivo di cui al precedente Art. 1, ai sensi della vigente legislazione urbanistica Statale e Regionale.

ARTICOLO 3 FINALITA` DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti Norme di Attuazione integrano le prescrizioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche di cui al precedente Art. 1 anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 35 L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4 DESTINAZIONI D’USO

Le presenti norme di attuazione individuano – utilizzando le espressioni di cui al secondo comma – le destinazioni d’uso consentite nelle diversi parti o zone dell’ambito territoriale disciplinato e dettano eventuali disposizioni transitorie in ordine alle destinazioni d’uso in atto (e, cioè, già insediate ed attive al momento della adozione delle presenti norme) ma diverse da quelle consentite. Le funzioni non specificamente nominate nel successivo comma sono ricondotte ad una delle categorie indicate nel comma medesimo facendo riferimento ad eventuali previsioni dei vigenti ordinamenti (nell’ordine: comunale, regionale, provinciale, statale) o, in assenza, utilizzando il criterio della analogia.

Le destinazioni d’uso considerate dal PRGC sono definite e raggruppate nelle seguenti categorie e sotto categorie:

ART. 4.1 ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO DI GRANDE DISTRIBUZIONE

La realizzazione delle attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione è subordinata al rispetto della normativa urbanistica della zona omogenea interessata dall’intervento, nonché di quanto previsto dal Piano Comunale del Settore del Commercio e dai relativi studi effettuati a supporto dello stesso, costituiti dal Rapporto Ambientale e dallo Studio in materia di mobilità urbana.

In particolare gli elaborati progettuali edilizi o urbanistici (nel caso di attuazione indiretta) dovranno essere integrati con la documentazione e gli studi previsti dall’allegato C delle Norme di attuazione del Piano Comunale del Settore del Commercio.

Le varie fasi individuate nell’analisi in materia di mobilità a supporto del Piano Comunale del Settore del Commercio sono da intendersi prescrittive per quanto attiene all’individuazione degli scenari infrastrutturali indicati per ciascun gruppo di interventi compresi nelle varie fasi; è possibile peraltro ricorrere a deroghe alle fasi stesse, motivate da opportuni studi di sostenibilità viaria secondo i criteri dell’allegato C sopra citato, qualora venissero monitorati carichi di traffico diversi per cui gli scenari ipotizzati si rivelassero non aderenti al grado di infrastrutturazione previsto.

In tale caso la sostenibilità viaria degli insediamenti proposti dovrà comunque essere riverificata prima del rilascio dei titoli abilitativi di natura urbanistica, edilizia e commerciale.

ARTICOLO 4.2 ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO NON ALIMENTARI DI BASSO IMPATTO

In tutte le zone omogenee, per le quali il PRGC consente interventi di destinazioni d’uso commerciali al dettaglio, è consentita la localizzazione di “attività commerciali al dettaglio non alimentari a basso impatto” nei limiti stabiliti:

Nelle zone omogenee industriali/artigianali – D – non sono consentite attività commerciali al dettaglio non alimentari a basso impatto, neppure di vicinato, tranne che in quelle soggette ad attuazione diretta, e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di settore del comparto del commercio, dai criteri per la media distribuzione, e dalle disposizioni della normativa regionale di settore.

PARCHEGGI DI RELAZIONE E STANZIALI

Per le attività commerciali non alimentari di basso impatto le quote minime di standard afferenti i parcheggi stabilite, per ogni singola zona omogenea, per le attività commerciali al dettaglio, sono ridotte del 60%, fermo restando l’obbligo di garantire il reperimento dello standard nella sua interezza (100%), ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico; rimangono inalterate le quote di parcheggio stanziale afferenti al numero degli addetti ove previste.

Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto insediabili nelle zone omogeneee industriali/artigianali – D – ai sensi del presente articolo, si applicano gli standards ridotti come soprariportato, stabiliti per tali attività dall’art. n. 46 delle presenti norme, relativo alle zone H3 “ZONA PER ATTREZZATURE COMMERCIALI E PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO”.

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Sono fatte salve le destinazioni d’uso in atto, non compatibili con quelle prescritte dalle presenti norme, qualora l’intervento edilizio rientri tra gli interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento igienico-sanitario e funzionale, e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ove previsto dalle presenti norme.

ARTICOLO 5 VARIAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO

Ogni variazione delle destinazioni d'uso del suolo e dei fabbricati o di parte di essi costituenti unità funzionale è soggetta (se comporta l'esecuzione di opere edilizie) a preventiva concessione o autorizzazione edilizia, secondo i disposti del capo III e IV della L.R. 52/91.

Qualora la variazione di destinazione d’uso non comporti esecuzione di opere, sarà soggetta ad autorizzazione se ricadente all’interno degli ambiti territoriali soggetti al comma 2 dell’art. 78 L.R. 52/91, come individuati nella tav. 22 del P.R.G.C. "Controllo delle destinazioni d’uso" e all’interno dei piani attuativi approvati, ai sensi del punto f) art. 30 L.R. 52/91.

Per la determinazione delle destinazioni d'uso in atto al momento della richiesta di concessione si applicano i disposti dell’art. 74 della L.R. 52/91.

ARTICOLO 6 TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia, anche se consentita dalle previsioni del P.R.G.C. non è ammessa in assenza delle opere di urbanizzazione primaria, salvi i disposti di Legge per la realizzazione delle stesse a cura e spese dei cittadini interessati e secondo le prescrizioni comunali.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare l'allacciamento alla rete pubblica della fognatura, e/o dell'acquedotto, la trasformazione urbanistica ed edilizia dovrà essere dotata delle opere ed interventi sostitutivi, atti a svolgere le funzioni delle menzionate reti pubbliche, secondo quanto sarà prescritto dal Comune e dall'autorità sanitaria competente.

ARTICOLO 7 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico vigente e dai relativi parametri urbanistici ed edilizi, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condotte etc., necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi canalizzati pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, infrastrutture irrigue, etc.) e per l'esercizio degli stessi.

Il parere di competenza comunale di cui all’art.89 della L.R. 52/91 riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere rispetto alle valenze paesaggistiche ambientali dei siti interessati, nelle diverse destinazioni di zona. In particolare all'interno delle zone residenziali le reti elettriche e telefoniche dovranno essere interrate.