REGOLAMENTO RIFERITO ALLE SITUAZIONI DI PERICOLO NATURALE

Le norme seguenti sono desunte dall’INDAGINE GEOLOGICA (all. 6.A.1 alle presenti Norme, di cui fa parte sostanziale).

 

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLE NORME

Le presenti norme stabiliscono i criteri generali da seguire per la salvaguardia del territorio edificato e edificabile interessato da possibili fenomeni di esondazione e da una risposta sismica, condizionata dalle variazioni litologiche e dalla posizione della falda.

ARTICOLO 2 ASSEVERAZIONE DI COMPATIBILITA' DEL PROGETTO

La compatibilità del progetto con la presente normativa sarà asseverata da un tecnico abilitato.

ARTICOLO 3 CONTENUTO DELLA CARTA DELLE ESONDAZIONI

La cartografia delle esondazioni individua lo spessore della lama d’acqua nel territorio comunale con un tempo di ritorno di 100 anni e permette di individuare le altezze idrometriche di riferimento dell’area oggetto d’intervento edilizio.

ARTICOLO 4 ALTEZZA DELLA LAMA D'ACQUA

E' lo spessore in centimetri tra la quota del terreno naturale o di quella del terreno riportato e la quota max dell'acqua raggiungibile a seguito di un fenomeno esondativo con TR = 100 anni.

ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE ALTEZZA DELLA LAMA D'ACQUA (ALTEZZA IDROMETRICA)

Le altezze della lama d’acqua di riferimento sono state riportate essenzialmente lungo gli assi viari di diverso ordine delle zone urbanizzate (tav. A.5.), in corrispondenza di punti aventi quota topografica evidenziata.

La misura dell'altezza della lama d'acqua nell’area oggetto di intervento, viene determinata, dopo aver misurato la quota (media) topografica assoluta della stessa, facendo riferimento al dato idrometrico relativo al punto più vicino tra quelli riportati in carta.

ARTICOLO 5a

Fino alla predisposizione di un reticolo topografico di riferimento in grado di consentire alla definizione, in modo univoco, delle aree di esondabilità, secondo lo studio idraulico approvato, ogni progetto ricadente nella zona indicata nella carta delle esondazioni A5.1/2 con la denominazione "aree di possibile esondazione da verificare attraverso il rilevamento della quota topografica assoluta" deve definire la quota topografica assoluta dell’area d’intervento.

Il confronto tra la quota topografica assoluta ottenuta e la quota idrometrica di riferimento determinerà l’eventuale possibilità di esondazione dell’area di intervento.

ARTICOLO 6 DEFINIZIONE DI CORSO D'ACQUA

Nelle presenti norme per corsi d'acqua si intendono compresi oltre a torrenti e fiumi anche tutti i rughi, le rogge e i fossi di primaria importanza.

 

CAPO 2° - DIRETTIVE DA ADOTTARE PER L'EDIFICAZIONE NEI TERRITORI SOGGETTI AD ESONDAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7 EDIFICABILITA' DELLE AREE ESONDABILI

L’edificabilità delle aree esondabili è soggetta alle norme di cui ai successivi articoli, rimanendo esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici in zone agricole o di parco caratterizzate da altezze idrometriche superiori ad 1 metro.

ARTICOLO 8 COSTRUZIONI NEL SOTTOSUOLO

E’ vietata l’edificazione di costruzioni atte a ricavare locali a qualsiasi uso nel sottosuolo.

ARTICOLO 9 NUOVE EDIFICAZIONI - POSIZIONE DEL PIANO CALPESTIO

Il piano calpestio degli edifici, qualunque sia la loro destinazione deve essere costruito sopra la quota idrometrica, prevedendo un adeguato franco.

Tale quota dovrà essere raggiunta con elementi strutturali (muri, setti, colonne) aperti, qualora l’altezza della lama d’acqua sia maggiore di 1 metro (> 1 m).

Nel caso invece che l’altezza della lama d’acqua sia minore di 1 metro (< 1 m) la quota di sicurezza dovrà essere raggiunta con elementi strutturali aperti o completamente chiusi, o attraverso l’elevamento del terreno naturale con materiali ghiaiosi.

In quest’ultimo caso la scelta dovrà essere supportata da un’indagine che valuti la compatibilità del riempimento, sotto l’aspetto idraulico e ambientale, in relazione alle aree circostanti.

ARTICOLO 10 EDIFICI PREESISTENTI E MODIFICAZIONE DELLA LORO DESTINAZIONE D'USO

E' consentito il cambio di destinazione d'uso con opere limitatamente alle varie attività del settore secondario e terziario come specificato all'art. 73, L.R. 52/91, comma 1. Sono quindi vietati i cambi di destinazione d'uso a residenza, ove soggetti ad atti autorizzativi, di locali attualmente diversi da tale destinazione, a meno che la superficie posta sotto la lama d’acqua non venga recuperata ai sensi del successivo articolo 11.

ARTICOLO 11 PRESCRIZIONI GENERALI

Per tutti gli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi finalizzati a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati, ovvero quelli relativi alla categoria delle manutenzioni e della ristrutturazione edilizia. Negli interventi si dovrà adottare ogni accorgimento volto a ridurre gli effetti negativi conseguenti alle esondazioni.

E’ consentito il recupero della superficie esistente posta sotto la lama d’acqua, sia in ampliamento all’edificio esistente sia localizzato nel lotto di proprietà, il cui piano di calpestio dovrà essere posto al di sopra della quota idrometrica; la superficie esitente posta sotto la lama d’acqua non potrà piu essere adibita a residenza e dovrà essere aperto per consentire il deflusso delle acque

ARTICOLO 12 AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

In caso di ampliamento di edifici esistenti, qualora consentito dal P.R.G.C., il piano di calpestio dei nuovi vani dovrà essere ubicato al di sopra della quota idrometrica.

Per i soli interventi destinati ad assicurare agli edifici la dotazione di idonei impianti igienico-sanitari, la realizzazione di standard per servizi ed adeguamenti volti a migliorare le attuali condizioni di fruibilità degli stessi, è consentito l’ampliamento del volume e/o della superficie coperta esistente anche al di sotto della quota idrometrica.

ARTICOLO 13 NORME PARTICOLARI

Nel caso di edifici residenziali l’ampliamento di cui al comma 1 dell’articolo precedente non deve essere obbligatoriamente rialzato sopra la quota idrometrica qualora la stessa sia inferiore ai 50 cm.

Nel caso di edifici a destinazione diversa da quella residenziale possono essere realizzati ampliamenti, per necessità funzionali alle attività svolte, fino al 20% della superficie coperta preesistente e comunque non superiore ai 150 metri quadrati, senza che per gli stessi debba essere necessariamente previsto l’innalzamento al di sopra della quota idrometrica.

 

CAPO 3° - IMPIANTI DI RETI TECNOLOGICHE E ZONE DI PROTEZIONE DEGLI ARGINI

ARTICOLO 14 IMPIANTI DI RETI TECNOLOGICHE

Gli impianti di reti tecnologiche devono essere realizzati in aree non esondabili.

Qualora sia necessario intervenire in aree esondabili la realizzazione dell’opera dovrà essere subordinata ad uno studio tecnico specifico che ne valuti le condizioni di fattibilità.

ARTICOLO 15 ZONE DI PROTEZIONE DEGLI ARGINI

La zona di protezione comprende una fascia di larghezza di 50 m dal piede degli argini stessi.

In queste zone, con la esclusione della zona P1, è vietata la costruzione di nuovi edifici sia per abitazione che per altre funzioni.

 

CAPO 4°- NORMATIVA DA ATTUARSI NELLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICA

ARTICOLO 16 NORME PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA NELLE AREE ZONIZZATE

ZONA A

I sedimenti presentano prevalentemente granulometrie grossolane.

Le caratteristiche geotecniche dei sedimenti sono buone.

La permeabilità è elevata e la falda freatica è quindi soggetta a potenziale inquinamento.

I progetti, solo nel caso di nuova costruzione e di ampliamento superiore a 150 mc, devono essere corredati da:

relazione geologica - geotecnica;

prove geognostiche adeguate (sondaggio meccanico) solo in occasione di opere totalmente o parzialmente sotterranee che interferiscano con la falda freatica al fine di valutare i dati idrogeologici della stessa;

la falda freatica va salvaguardata, e quindi ogni attività o impianto che può produrre dispersione di sostanze inquinanti dovrà essere vietato.

ZONA B

I sedimenti presentano prevalentemente granulometrie grossolane con eteropie laterali o verticali di granulometrie miste (sabbia, ghiaia e limi in percentuale variabile).

Sono presenti aree di ritombamenti costituenti le testate di alcune rogge.

La falda è abbastanza superficiale e può essere compresa in un range di 2 - 4 m.

I progetti, solo nel caso di nuova costruzione e di ampliamento superiore a 150 mc, devono essere corredati da:

relazione geologica - geotecnica;

prove geognostiche adeguate (sondaggio meccanico) solo in occasione di strutture totalmente o parzialmente sotterranee che interferiscano con la falda freatica al fine di valutare i dati idrogeologici della stessa;

prove geognostiche (prove penetrometriche, trincee) per le strutture più modeste;

la falda freatica va salvaguardata come indicato per la zona A

ZONA C

I sedimenti presentano granulometrie variabili.

Sono presenti vaste aree di ritombamenti delle antiche rogge di Pordenone.

Essendo zona di risorgiva le acque sono abbondanti.

Il modello idrologico è quello libero o semiconfinato.

I progetti, solo nel caso di nuova costruzione e di ampliamento superiore a 150 mc, devono essere corredati da:

relazione geologica - geotecnica;

prove geognostiche spinte almeno fino a 10 m. Strutture più importanti con scantinato o garage devono prevedere l'esecuzione di sondaggi meccanici fino a profondità tale che permetta di valutare con garanzia la fattibilità dell'opera. Sono escluse opere sotterranee che interferiscano con i percorsi originari delle rogge;

La salvaguardia della falda viene esercitata con quanto detto per la zona A e B;

Le risorgive e i tratti iniziali dei corsi d'acqua non vanno tombinati;

I terrazzi vengono salvaguardati, per sicurezza geostatica, da una fascia di rispetto dal bordo con Lm = Hm per H ³ 4 m. Per i terrazzi con H < 4 m si deve lasciare una distanza di almeno 2 m per una salvaguardia morfologica. Si ribadisce che l'amplificazione del sisma aumenta fino a distanze 3 H dal bordo dei terrazzi e pertanto i progetti degli edifici che ricadono in questa fascia devono tenerne conto nei calcoli delle strutture. La distanza dal bordo del terrazzo viene valutata secondo lo schema di seguito riportato:

ZONA D

Prevalgono sedimenti a granulometria fine con caratteristiche da discrete a scadenti.

Sono presenti falde sospese a profondità comprese tra 1 e 4 m.

I progetti, solo nel caso di nuova costruzione e di ampliamento superiore a 150 mc, devono essere corredati da:

relazione geologica - geotecnica;

prove geognostiche fino alla profondità di 10 m per strutture modeste (prove penetrometriche statiche). Strutture più importanti devono prevedere sondaggi meccanici a rotazione con prove SPT in foro e analisi granulometriche per la valutazione di una potenziale perdita di stabilità dei sedimenti meno addensati;

i terrazzi vengono salvaguardati con quanto indicato per le altre zone

ZONA E

Prevalgono sedimenti a granulometria fine con caratteristiche generalmente scadenti per i termini limo sabbiosi e argillosi.

Sono presenti falde sospese a profondità comprese tra 1 - 4 m.

I progetti, solo nel caso di nuova costruzione e di ampliamento superiore a 150 mc, devono essere corredati da:

relazione geologico - geotecnica;

prove geognostiche fino alla profondità di almeno 15 m, eseguite con sondaggi meccanici a rotazione con prove SPT e analisi granulometriche per la valutazione di eventuali livelli potenzialmente liquefacibili;

i terrazzi vengono salvaguardati con quanto indicato per le altre zone.

ARTICOLO 17 PRESCRIZIONI PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE

Tutte le zone di risorgiva individuate nelle tavole dello Studio geologico dovranno venire difese dall'erosione regressiva.

Gli interventi verranno realizzati con copertura della zona con ciottoli per uno spessore di 30/40 centimetri e piantagioni di specie arboree scelte tra quelle di cui all’articolo 1 "SPECIE VEGETALI INDIGENE DELLA FLORA SPONTANE" di cui all'allegato "C" delle presenti Norme di Attuazione del P.R.G.C.